VERONA – CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI «TUTORI LEGALI DI MINORI»
«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociali, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» [Articolo 3 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989].
Nel mese di settembre 2014 il Comune di Verona organizzerà a livello provinciale un corso gratuito di formazione per aspiranti «Tutori Legali di Minori», rivolto a coloro che sono interessati ad approfondire e ad impegnarsi nel ruolo di Tutore a favore di quei bambini i cui genitori, per decreto del Tribunale per i Minorenni, hanno avuto un decadimento della responsabilità genitoriale. Ma anche a favore di minori non riconosciuti alla nascita e di minori stranieri non accompagnati, cioè privi di genitori in Italia.
Al Tutore non è richiesto l’accudimento del minore, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.
Il corso prevede 6 incontri, in orario pre-serale (verso le ore 18) nella sede dei Servizi Sociali del Comune di Verona, in vicolo San Domenico n.13.
CHI É IL TUTORE
É una persona che si rende disponibile ad esercitare la funzione di rappresentante del minore di età nei casi previsti dalla legge.
CHI NOMINA IL TUTORE
Il tutore è nominato con provvedimento dell’autorità giudiziaria: del Giudice tutelare, di regola, o del Tribunale per i minorenni, nell’ambito delle procedure di
adozione.
QUANDO VIENE NOMINATO IL TUTORE LEGALE
Viene nominato quando i genitori del minore sono deceduti o, per varie ragioni, non sono nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale. Viene quindi nominato, in caso di: morte dei genitori, mancato riconoscimento del minore alla nascita, lontananza o irreperibilità dei genitori (es. minori stranieri non accompagnati), sospensione, decadenza o esclusione dei genitori dall’esercizio della potestà, incapacità dei genitori per minore età o interdizione, dichiarazione di adottabilità del minore.
QUALI SONO LE FUNZIONI DEL TUTORE
Il tutore ha la cura del minore d’età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore possegga un patrimonio, ne amministra i beni. Tra le competenze del tutore non rientra l’accudimento del minore, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.
COME OPERA IL TUTORE
Il tutore svolge le sue funzioni secondo le prescrizioni del giudice e si relaziona principalmente con il servizio titolare del progetto educativo/assistenziale per il minore.
Per l’adempimento delle sue funzioni, si coordina con la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, che affianca svolgendo in modo sussidiario le azioni “straordinarie”. Il tutore, valutata con il servizio l’opportunità e concordate le modalità, si relaziona direttamente con il minore di età. Il tutore coinvolge il minore capace di discernimento -nei modi più opportuni- nelle decisioni che lo riguardano e si fa portavoce del suo punto di vista e della sua opinione, al fine di meglio rappresentarne l’interesse e difenderne i diritti.
INFO
Se sei interessato/a, o se conosci qualcuno che possa esserlo e che è predisposto e sensibile ad occuparsi di questa complessa ma anche importante tematica, puoi contattare, o dare come riferimento, la mail dell’assistente sociale Elena Pietrogrande [ [email protected] ], la quale potrà inviarti, o inviare agli interessati, materiale informativo e l’invito al Corso di formazione.