Il lavoro occasionale di tipo accessorio

É una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002, che da luglio 2009 trova una ampia applicazione. Tra i soggetti che possono accedere al lavoro occasionale accessorio figurano anche gli studenti con meno di 25 anni d’età (minimo 16), regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado che intendono lavorare nei periodi di vacanza o nei week-end, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Tra le attività lavorative previste dal contratto rientrano il lavoro domestico e/o di baby sitter presso famiglie, dell’insegnamento privato supplementare (ripetizioni) e qualunque tipologia di attività in qualsiasi settore produttivo, purchè svolta il sabato e la domenica e/o nei periodi di vacanza.
Ecco come funziona: la prestazione viene remunerata tramite voucher o “buoni lavoro” del valore di 10 euro ciascuno, di cui il lavoratore incassa il 75% del valore (7,5 euro) avendo garantiti la contribuzione fiscale (INPS) e quella per gli infortuni (INAIL). Il datore di lavoro potrà acquistare i buoni presso l’INPS e il lavoratore potrà riscuotere il suo compenso esibendo i buoni rilasciati presso qualsiasi ufficio postale.

Per informazioni più dettagliate:
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5224%3b&lastMenu=5224&iMenu=1&iNodo=5224